MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI — DECRETO 28 NOVEMBRE 2019

Donare conviene: le agevolazioni fiscali

Le donazioni a favore della LILT Modena danno diritto a detrazioni o deduzioni d’imposta, sia per le persone fisiche sia per le aziende. Ecco come funzionano, in base al decreto del 28 novembre 2019.

Le agevolazioni per persone fisiche e aziende

Le agevolazioni fiscali per le donazioni sono di tipo diverso a seconda che il donatore sia una persona fisica o un’azienda.

PERSONE FISICHE

Le persone fisiche possono scegliere se:

  • Detrarre l’importo, per un massimo di 30.000 euro di donazione, al 30%.

  • Dedurre l’importo donato senza limite assoluto, ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato.

  • Donando a un’Organizzazione di Volontariato come la LILT, la detrazione applicabile sale al 35%, sempre fino a un massimo di 30.000 euro.

Chi ha un reddito superiore a 30.000 euro ha generalmente maggior convenienza a dedurre. La scelta si effettua in dichiarazione dei redditi; l’eventuale quota di deduzione non goduta può essere riportata alle dichiarazioni future.

AZIENDE

Le aziende possono dedurre l’importo donato senza limite assoluto, ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato — senza più il limite dei 70.000 euro previsto in precedenza.

  • Se la deduzione supera il reddito complessivo dichiarato (al netto di altre deduzioni), la parte non goduta può essere riportata nelle dichiarazioni successive, fino al quarto periodo d’imposta successivo.

  • Esempio: una donazione effettuata nel 2018 può essere scontata fino al 2023.

  • Per l’azienda donatrice, l’erogazione liberale segue il principio di cassa.

ATTENZIONE

Quote sociali e donazioni in contanti

  • Non sono deducibili né detraibili i versamenti effettuati come quote sociali.

  • Non sono deducibili o detraibili le donazioni non tracciate ed effettuate in contanti — lo sono, invece, quelle effettuate tramite banca, posta o altro mezzo tracciabile.

BENI MOBILI E IMMOBILI

Le erogazioni liberali in natura

Grazie al decreto 28 novembre 2019 “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo Settore”, le agevolazioni fiscali descritte sopra si applicano anche alle erogazioni liberali in natura, quindi di beni mobili e immobili. Non sono ammesse al beneficio le donazioni effettuate a favore di Imprese sociali costituite in forma di società.

Il decreto definisce anche le modalità di calcolo del valore dei beni oggetto delle detrazioni o deduzioni:

  • Generalmente il valore del bene è calcolato in base al valore normale, ai sensi del TUIR (art. 9): “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”.

  • Nel caso di un bene strumentale, il valore della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento.

  • Nel caso della cessione di beni e prestazioni di servizi oggetto dell’attività dell’impresa, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, la detrazione o deduzione è calcolata con riferimento al minore tra il valore normale e il valore delle rimanenze finali (art. 92 del TUIR).

  • Se il valore del bene non è oggettivamente determinabile, o supera i 30.000 euro, è obbligatoria una perizia giurata che ne attesti il valore.

Per ottenere le detrazioni o deduzioni fiscali, la donazione deve essere accompagnata da un atto scritto in cui:

  • il donatore descrive i beni donati, indica i relativi valori e, nel caso, allega la perizia giurata;

  • l’ente beneficiario si impegna a utilizzare direttamente i beni ricevuti per le attività statutarie.