Codice deontologico
Art.1 |
Il volontario opera per il benessere e la dignità della persona e per il bene comune, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dell?uomo. Non cerca di imporre i propri valori morali. |
Art.2 |
Rispetta le persone con cui entra in contatto senza distinzioni di età, sesso, razza, religione, nazionalità, ideologia o censo. |
Art.3 |
Opera liberamente e dà continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi. |
Art.4 |
Interviene dov’à più utile e quando à necessario, facendo quello che serve e non tanto quello che lo gratifica. |
Art.5 |
Agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta regali o favori, se non di modico valore. |
Art.6 |
Collabora con gli altri volontari e partecipa attivamente alla vita della sua Organizzazione. Prende parte alle riunioni per verificare le motivazioni del suo agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo. |
Art.7 |
Si prepara con impegno, riconoscendo la necessità della formazione permanente che viene svolta all’interno della propria Organizzazione. |
Art.8 |
È vincolato all’osservanza del segreto professionale su tutto ciò che gli à confidato o di cui viene a conoscenza nell’espletamento della sua attività. |
Art.9 |
Rispetta le leggi dello Stato, nonché lo statuto ed il regolamento della sua Organizzazione e si impegna per sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato. |
Art.10 |
Svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare. Non si presenta in modo anonimo, ma offre la garanzia che alle sue spalle c’à un’Organizzazione riconosciuta dalle leggi dello Stato. |